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Ordinanza — n. 2409/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity due to failure to specify grounds for non-application of procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2409/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs and a fine. The defense argued that the lower court failed to apply Article 129 of the Code of Criminal Procedure but did not specify which elements necessitated this outcome or articulate specific grievances against the court's reasoning. The court rejected the appeal because the defense's arguments were too general, lacking the required specificity to challenge the territorial court's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible for genericity if the defense merely denounces a failure to apply a specific legal provision without clarifying the elements requiring such application or enunciating specific grievances against the court's motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility genericity of grounds Article 129 Code of Criminal Procedure failure to specify elements procedural law application motivi di cassazione condono delle spese procedurali azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per genericità, essendosi il difensore limitato a denunziare la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Il ricorso è inammissibile per genericità, essendosi il difensore limitato a denunziare la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da GARGIULO CARMINE n. a Napoli 1'1/1/1966 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 10/3;2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 18/10/2016, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità, essendosi il difensore limitato a denunziare la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. senza chiarire quali elementi imponessero detto esito e senza enunziare specifiche doglianze a confutazione della motivazione rassegnata dalla Corte territoriale.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il President:e