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Ordinanza — n. 2408/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated robbery conviction due to lack of admissibility and insufficient evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2408/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The lower court confirmed the conviction based on the defendant's confession, corroborating testimony from an accomplice, and the failure of the twin's alibi to disprove the crime. The court rejected the request for evidence re-evaluation, finding no logical flaws in the appellate court's reasoning regarding the probative value of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision is based on a correct assessment of evidence and lacks logical flaws, or when the request for re-evaluation of evidence is unfounded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated robbery conviction evidence re-evaluation request probative value assessment court costs and fine partecipazione al reato doppia punibilità confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 2, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CHIANESE RAFFAELE n. a Napoli il 20/2/1974 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 13/1:2/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 14/7/2015, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina aggravata in concorso, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Le censure formulate dal difensore in punto di valutazione della prova reiterano rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un percorso motivazionale esente da manifeste illogicità. Invero, i giudici d'appello hanno evidenziato che nei confronti del ricorrente militano la confessione resa e confermata in più sedi, le dichiarazioni eteroaccusatorie del complice, Pirozzi Guido, l'alibi del fratello gemello Bernardo, riscontrato dalla testimonianza di Pirozzi Ciro. Quanto al mancato riconoscimento ad opera della p.o., la sentenza impugnata ha sottolineato la forte somiglianza tra i due fratelli e ha motivatamente escluso che detto dato risulti idoneo a scardinare l'apparato probatorio su cui si fonda la pronunzia di responsabilità del ricorrente. La difesa sollecita una rivalutazione delle risultanze acquisite preclusa in sede di legittimità a fronte di una trama giustificativa priva cli aporie e decisive criticità.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente-