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Ordinanza — n. 2407/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic prescription claim and lack of merit evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2407/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant raised a prescription defense for the first time in this stage, which the court rejected as generic because it demanded factual findings on the exact date of property transfer that exceed the scope of a review court. Furthermore, the claim regarding the standing of the complainant was dismissed as lacking legal foundation, as the law protects possession regardless of the underlying title. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and rejected the procedural objections.

Regesto Legislator

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Art. 646 Cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: The appeal is inadmissible if the prescription defense is raised generically without specific evidence of the consummation date, and the standing of the complainant is not properly substantiated under the protection of possession.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription defense genericity standing to complain possession protection merit findings preclusion art 646 codice penale art 363-bis c.p.p. appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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Art. 646 Cod. pen.
Infatti la norma di cui all'art. 646 Cod.pen.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 646 Cod.pen
Infatti la norma di cui all'art. 646 Cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019
Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014
In particolare, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, specificando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Rv.
Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022
Sez. 2, n. 20776 del 08/04/2016
Sez. 2, n. 26805 del 16/04/2009
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DELOGU ROBERTO n. S. Gavino Monreale il 4/6/1984 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari in data 1/12/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -letta la memoria a firma del difensore, che ha chiesto la trasmissione degli atti alla Sezione ordinaria, non sussistendo le cause d'inammissibilità rilevate; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 13/9/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di appropriazione indebita, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. L'eccezione di prescrizione formulata con il primo motivo è inammissibile per genericità. La questione viene sollevata per la prima volta in sede di legittimità e secondo le deduzioni difensive postula accertamenti di merito, quale quello relal:ivo all'esatta epoca di cessione del bene detenuto in comodato, che esulano dall'ambito del giudizio riservato alla Corte adita. Questa Corte ha reiteratamente precisato che il ricorrente che nel giudizio di cassazione invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo (Sez. 2 , n. 41151 del 28/09/2023, Rv. 285300-01; n. 35791 del 29/05/2019, Rv. 277495-01).

In particolare, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, specificando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Rv. 261525 - 01). 2.1 Il secondo motivo che revoca in dubbio la legittimazione alla querela di Giuseppe Casti è, come già ritenuto dalla Corte territoriale, destituito di giuridico fondamento. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, l'abbia consegnata a colui che se n'è appropriato illegittimamente (Sez. 2, n. 8659 del 25/11/2022, dep. 2023, Rv. 284431 - 01; n. 20776 del 08/04/2016, Rv. 267037 - 01: n. 26805 del 16/04/2009, Rv. 244713 - 01).

Infatti la norma di cui all'art. 646 Cod.pen. è destinata a tutelare non solo la proprietà o i diritti reali personali o di godimento, ma anche il possesso - inteso come relazione di fatto con il bene, che non richiede la diretta fisica disponibilità dello stesso e che si configura finanche in assenza di un titolo giuridico ovvero quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito- con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (in tema di furto, Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio,Rv. 255975 - 01).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera este