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Ordinanza — n. 2405/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft sentencing, upholding appellate court's penalty reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2405/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Noudine Marsol inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Bologna Court of Appeal's decision to reduce his sentence for attempted theft and repeated receipt of stolen goods, arguing against the application of statutory mitigation. The court rejected these arguments, finding the lower court's reasoning logical and well-motivated regarding the infeasibility of the defense's theory and the justification for deviating from the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod.pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court's sentencing decision is logically sound and adequately motivated, leaving no room for cassation review.

Parole chiave

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attempted theft sentencing repeated receipt of stolen goods statutory mitigation appellate court reasoning inadmissible appeal court costs and fine penalty reduction recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod.pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da NOUDINE MARSOL n. in Algeria il 24/12/1984 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 10/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Modena in data 18/5/2021, riconosciuta in relazione al tentato furto sub a) l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., rideterminava la pena inflitta all'imputato.

2. Le censure formulate con il primo motivo in punto di responsabilità per il delitto di ricettazione reiterano rilievi che la Corte di merito ha congruamente scrutinato e motivatamente disatteso con un percorso argomentativo privo di frizioni logiche, dando conto delle ragioni che fondano l'inattendibilità della tesi difensiva di un causale rinvenimento della refurtiva (pagg. 1/2). Parimenti destituite di fondamento risultano le doglianze relative alla dosimetria della pena, avendo i giudici d'appello dato adeguato conto delle ragioni giustificatrici dello scostamento dal minimo edittale in relazione al delitto più grave sub b), valorizzando a tal fine la negativa personalità del ricorrente, desunta dai precedenti e dalle modalità di consumazione dei fatti addebitati.t 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il President