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Ordinanza — n. 2404/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and sentencing for phone cell phone receipt crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2404/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had reduced the sentence for phone cell phone receipt by excluding recidivism, noting the phone was used with both the appellant's SIM and a Chinese SIM found during a search. The defense argued for a re-evaluation of circumstantial evidence, but the court found this exceeded the scope of a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court's reasoning on recidivism and sentencing is logically sound and does not require re-evaluation of circumstantial evidence beyond the scope of a legitimacy review.

Parole chiave

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recidivism exclusion phone cell phone receipt appeal inadmissibility circumstantial evidence legitimacy review scope sentencing reduction court costs award ricettazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da STOIC MARCO n. a Orzinuovi IL 27/3/1977 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 12/4/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 29/6/2017, esclusa la recidiva, rideterminava la pena inflitta all'imputato per il delitto di ricettazione di un telefono cellulare.

2. Le censure formulate in ordine in punto di responsabilità reiterano rilievi che la Corte di merito ha congruamente scrutinato e motivatamente disatteso con un percorso argomentativo privo di frizioni logiche. In particolare, i giudici d'appello hanno evidenziato che l'apparecchio di provenienza furtiva risultava essere stato utilizzato sia con una scheda intestata al prevenuto che con altra SIM, intestata ad un soggetto cinese, anch'essa rinvenuta in sede di perquisizione nella disponibilità del ricorrente. La difesa sollecita, dunque, una rivalutazione delle emergenze indiziarie che esula dal perimetro del sindacato di legittimità a fronte del corretto scrutinio operato dalla sentenza impugnata.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente