Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments and failure to address specific court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Niko Gabrielli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's denial of a special mitigating circumstance under Article 648, but the court found his arguments generic and failed to engage with the specific legal reasoning provided by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the threshold for admissibility required by established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, comma 4, cod. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically address the arguments and legal reasoning presented by the court of first instance.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da GABRIELLI NIKO n. a Trento 1'8/8/1998 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 28/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Rimini che, in data 22/2/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Le censure formulate in ordine al diniego dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen. reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici e puntuali richiami alla costante giurisprudenza di legittimità. Il difensore si limita a riproporre la tesi della tenuità del fatto senza rapportarsi in termini puntuali agli argomenti reiettivi spesi dalla sentenza impugnata, incorrendo in genericità ed aspecificità dell'impugnazione.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 1 c3J5L—,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente