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Ordinanza — n. 2401/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against aggravated property damage and threat conviction for lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2401/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that upheld a conviction for aggravated property damage and threats, citing three prior drug-related convictions to argue for recidivism. The court rejected these arguments as unfounded, noting the lower court correctly assessed the appellant's increased danger and properly applied aggravating circumstances without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 61 c.p.; Art. 613 c.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's reasoning on recidivism and aggravating circumstances is logically sound and adequately motivated, rejecting generic or repetitive criticisms from the appellant.

Parole chiave

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recidivism in criminal law aggravated property damage threats against persons inadmissible appeal court costs and fines pericolo di reiterazione minaccia nel diritto penale reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 61 c.p.
Il secondo motivo che revoca in dubbio la ricorrenza dell'aggravante ex art. 61 n.
Art. 613 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CHAOUACHI MOHAMED ANIS (C.U.I. 03NFLC6) n.Tunisia il 10/2/1979 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 4/4/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De :Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del locale Tribunale che, in data 28/2/2019, aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di danneggiamento aggravato e minaccia, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il primo motivo d'impugnazione che censura la ritenuta sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di esclusione della circostanza con motivazione congrua alla luce dei tre precedenti in materia di stupefacenti a carico dell'imputato, evidenziando l'accresciuta pericolosità del ricorrente alla luce delle modalità dei fatti contestati. Il secondo motivo che revoca in dubbio la ricorrenza dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod.pen. è meramente reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte di merito con corretta motivazione, priva di frizioni logiche (pag. 5). Analogamente destituite di pregio sono le conclusive, generiche, censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena che non si rapportano criticamente alle considerazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata a pag. 6.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il President:e