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Ordinanza — n. 2400/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second instance judgment on robbery and aggravated assault charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2400/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reform of the sentencing phase regarding robbery and aggravated assault convictions. The court found the second instance judgment's evidentiary assessment logical and within the scope of admissible review, rejecting the defense's request for a new evaluation of circumstantial evidence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal must be declared inadmissible if the second instance judgment's evaluation of circumstantial evidence is logically sound and does not exceed the scope of admissible review.

Parole chiave

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appeal inadmissibility circumstantial evidence second instance judgment robbery conviction aggravated assault reato di pirateria della strada altri reati commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FANI SALVATORE n. a Caserta il 5/1/1982 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 27/1/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Gip del Tribunale di Modena che, in data 4/4/2022, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato il Farli colpevole dei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannandolo alla pena di giustizia.

2. I due motivi proposti svolgono complementari censure in punto di valutazione della prova indiziaria e risultano manifestamente infondati oltre che diffusamente sconfinanti nel merito. La Corte d'Appello, infatti, ha analizzato, alla luce del gravame difensivo, tutte le emergenze indiziarie che attingono il prevenuto, argomentandone lo spessore dimostrativo e la convergenza a riscontro della tesi d'accusa (pagg. 11/15), rassegnando una motivazione che va esente da censura in questa sede. Infatti, l'identificazione del ricorrente è avvenuta sulla base di sillogismi logici certi nelle premesse e corretti nelle inferenze come nel caso della lettura dei tabulati telefonici relativi alle utenze dedicate, valorizzando la compatibilità somatica tratta dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza, gli esiti del servizio di osservazione del 12 dicembre 2019 e il constatato uso da parte del prevenuto di una moto di marca, modello e colore del tutto analoga a quella utilizzata per la rapina.

Il difensore sollecita, dunque, una rivalutazione delle emergenze scrutinate che esule dal perimetro del sindacato di legittimità.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presi