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Ordinanza — n. 2399/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism denial and sentencing, upholding lower court's conviction and costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2399/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The lower courts had convicted the appellant of receiving stolen goods, denying generic mitigating circumstances due to his age and subsequent new offenses. The court rejected the defense's arguments, citing a negative personality assessment that rendered the requested leniency inappropriate.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's denial of mitigating circumstances and sentencing is based on a sound personality assessment supported by specific precedents and subsequent offenses, leaving no room for revision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism and sentencing generic mitigating circumstances personality assessment court costs and fines recidiva nell'infrazione commisurazione della pena minorile sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LENTI NICOLA n. a Livorno il 25/3/2003 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 30/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Gup del Tribunale di Livorno che, in data 1/6/2022, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Le censure formulate in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono manifestamente infondate. La Corte di merito ha congruamente chiarito le ragioni che fondano il diniego dell'invocata mitigazione sanzionatoria, avendo (pag.

3) richiamato i precedenti specifici che militano, nonostante la giovane età, a carico del prevenuto e la commissione anche in epoca successiva ai fatti a giudizio di nuovo illeciti, a dimostrazione di un giudizio personologico di sfavore che ha comportato la recessività degli elementi addotti dalla difesa a sostegno della richiesta.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente