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Ordinanza — n. 2398/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism and sentencing, upholding lower court's criminal conviction and penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2398/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Appellate Court's conviction for theft and recidivism. The appellant argued for leniency based on post-crime conduct and omitted statutory mitigating circumstances, but the court rejected these claims. The decision rests on established principles that recidivism relies on the criminal biography and that post-crime behavior does not affect the aggravating nature of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 56, 628 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Recidivism is determined by the criminal biography and does not consider post-crime conduct; statutory mitigating circumstances require irrisority of damage and must be weighed against aggravating factors.

Parole chiave

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criminal recidivism theft sentencing post-crime conduct statutory mitigation appellate review criminal biography inadmissible appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
art. 56,628 cod.pen., determinava la pena nella misura di anni uno di reclusione ed euro 280,00 di multa.
Art. 628 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Parimenti destituite di pregio risultano le doglianze relative all'omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.
Art. 62 bis cod. pen.
Parimenti destituite di pregio risultano le doglianze relative all'omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.
art. 62 bis cod.pen
l'impossibilità di rivisitare il giudizio di bilanciamento tra la recidiva e le circostanze ex art. 62 bis cod.pen., riconosciute dal primo giudice "generosamente", in assenza di elementi che ne attestassero e la meritevolezza.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020
260201-01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep.2021, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MAZZA GIANFRANCO n. a Cosenza il 17/9/1971 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 4/2/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pisa in data 19/7/2018, riqualificato il fatto ascritto ai sensi degli artt. art. 56,628 cod.pen., determinava la pena nella misura di anni uno di reclusione ed euro 280,00 di multa.

2. Il primo motivo che censura la ritenuta sussistenza della recidiva è manifestamente infondato. La Corte territoriale a pag. 5 ha spiegato le ragioni che fondano la ravvisabilità dell'aggravante soggettiva, richiamando la biografia criminale del ricorrente, segnata da plurimi precedenti, anche recenti, dimostrativi di un'accresciuta capacità criminale del reo. La condotta successiva al reato, di cui la difesa lamenta la mancata considerazione, non rileva ai fini dell'integrazione della recidiva, la quale trova fondamento e giustificazione nel percorso criminale dell'agente e nell'ingravescente pericolosità dimostrata dalla reiterazione degli illeciti, valutazione impermeabile alle vicende successive ai fatti giudicati, destinate a refluire nella dosimetria della pena.

Parimenti destituite di pregio risultano le doglianze relative all'omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza postula la irrisorietà del danno ed è„ inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Rv. 260201-01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep.2021, Rv. 280615-01).

I giudici d'appello hanno, altresì, chiarito (pag.

5) l'impossibilità di rivisitare il giudizio di bilanciamento tra la recidiva e le circostanze ex art. 62 bis cod.pen., riconosciute dal primo giudice "generosamente", in assenza di elementi che ne attestassero e la meritevolezza.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Pr