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Ordinanza — n. 2397/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction, upholding guilt and rejecting mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2397/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower courts' conviction for fraud and the denial of specific mitigating circumstances. The appellant's arguments regarding the lack of criminal liability and the absence of statutory mitigation were rejected as unsupported by the established facts and prior case law. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 61 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on criminal liability and the application of statutory mitigation are logically sound and consistent with binding precedent, leaving no room for cassation review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fraud conviction upheld statutory mitigation denial procedural costs award criminal liability confirmation perseguimento penale per truffa inganno sull'identità difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 61 c.p.
Art. 131 bis cod.pen.
Del pari destituito di fondamento è il gravame in ordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., avendo i giudici d'appello motivatamente escluso sia la tenuità dell'offesa che l'occasionalità del fatto in ragione dei plurimi specifici precedenti che militano a carico del prevenuto.
Art. 62 n. 4 cod.pen.
Sfugge a censura in questa sede anche il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n.
art. 131 bis cod.pen
Del pari destituito di fondamento è il gravame in ordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., avendo i giudici d'appello motivatamente escluso sia la tenuità dell'offesa che l'occasionalità del fatto in ragione dei plurimi specifici precedenti che militano a carico del prevenuto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020
260201 - 01;Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020,dep.2021, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA, sul ricorso proposto da LAZZARI MARCO n. a Lodi 1'8/1/1980 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 24/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -dato, altresì, atto che sono pervenute conclusioni a firma del difensore; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Co te i Appello di Bologna confermava la decisione del e Tribunale di Piacenza che, in data aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il primo motivo che revoca in dubbio l'affermazione di responsabilità dell'imputato reitera, peraltro in forma generica, doglianze già adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con un percorso argomentativo privo di manifeste illogicità. La Corte di merito alle pagg. 2/3 ha ampiamente chiarito le ragioni che rendono certa l'identificazione del ricorrente quale autore dell'illecito e con le stesse il difensore non si rapporta in termini puntuali a fini di confutazione. Del pari destituito di fondamento è il gravame in ordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., avendo i giudici d'appello motivatamente escluso sia la tenuità dell'offesa che l'occasionalità del fatto in ragione dei plurimi specifici precedenti che militano a carico del prevenuto.

Sfugge a censura in questa sede anche il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la concessione della circostanza presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante ed è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Rv. 260201 - 01;Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020,dep.2021, Rv. 280615 - 01).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il P