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Ordinanza — n. 2396/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible for reiterating already scrutinized arguments without new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2396/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Luciano Belli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a re-evaluation of evidence regarding the defendant's participation in money laundering, citing inconsistencies in witness testimony and the nature of vehicle interventions. The court rejected this request because the arguments were already thoroughly examined by the lower courts and lacked the specific new elements required to challenge the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already scrutinized by the court of first instance without presenting new evidence or manifestly illogical reasoning that warrants a re-evaluation of the facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reiteration of arguments lack of new evidence money laundering conviction court costs and fine partecipazione al reato corresponsabilità della vittima scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BELLI LUCIANO n. a Umbertide il 10/5/1960 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 17/5/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Lucca che, in data 25/1/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di riciclaggio e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi adeguatamente scrutinati dalla Corte di merito e disattesi con un percorso argomentativo privo di manifeste illogicità. Il difensore sollecita una rivalutazione delle fonti di prova acquisite che esula dal perimetro del sindacato di legittimità a fronte di una motivazione che ha dato conto dell'inattendibilità della tesi difensiva circa la natura degli interventi eseguiti sul veicolo riciclato alla luce delle dichiarazioni del teste Tarocchi mentre alcun specifico e concreto elemento è stato addotto a sostegno dell'assunto di una diretta partecipazione del ricorrente alla consumazione del reato presupposto.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente