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Ordinanza — n. 2395/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of specific criticism regarding motivation under Art. 581 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2395/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The defense failed to provide specific criticisms linking the alleged motivation defects to the lower court's actual reasoning, violating Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the generic nature of the grievances without critical correlation to the merit court's evaluations rendered the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are generic and lack specific criticism correlating the alleged defects with the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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genericity of grievances specific criticism of motivation inadmissibility of appeal Art. 581 Code of Criminal Procedure lack of critical correlation motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 582 c.p.p.
art. 648 cod.pen
art. 581 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SEMMAH NASR EDDINE (C.U.I. 04T7BYC) n. in Marocco il 24/1/1996 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 14/4/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 24/9/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione e, riconosciuta l'attenuante speciale di cui al comma quarto dell'art. 648 cod.pen., l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, essendosi il difensore limitato alla denunzia del vizio della motivazione senza alcuna correlazione critica con le valutazioni rassegnate dalla Corte di merito e, nella sostanza, omettendo di precisare le ragioni a fondamento dell'impugnazione, in violazione dell'art. 581 cod.proc.pen.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente