Cassation dismisses appeal on recidivism for prescription calculation, ruling specific recidivism must be considered regardless of sentencing value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that specific recidivism should not count toward the prescription period because it was deemed subvalent in sentencing. The court rejected this, citing established precedent that specific recidivism must always be considered for prescription calculations, regardless of its weight as an aggravating circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: For prescription period calculations, specific recidivism must be considered and cannot be excluded merely because it was deemed subvalent in the sentencing comparison.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SCOGNAMIGLIO DANIELE n. a Napoli il 26/8/1985 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 30/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 30/3/2016, dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione dei reati ascritti allo Scognamiglio ai capi c) e d) della rubrica, rideterminava in mesi otto, giorni quindici di reclusione ed euro 350,00 di multa la pena inflitta per i delitti di ricettazione e falso in documento d'identità.
2. L'eccezione di prescrizione formulata è manifestamente infondata. Il difensore erroneamente assume l'irrilevanza ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere della recidiva specifica e infraquinquennale, contestata nella specie e ritenuta subvalente rispetto all'attenuante speciale di cui all'art. 648 comma 2 cod.pen. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni rimarcato che, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. espressamente esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, delle disposizioni dell'art. 69 cod. pen. (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 274899-01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059-01;Sez. 4, n. 386:18 del 05/10/2021, Rv. 282057-01).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Pre