Italian court dismisses appeal against criminal sentence for attempted robbery, upholding original penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ech Charkaoui Yassine inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Bologna Court of Appeal's decision to reduce his sentence for attempted robbery and deny generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments, citing the advanced stage of the criminal act, prior police records, and multiple thefts committed on the same day as evidence against leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: The court's assessment of mitigating circumstances and sentencing based on criminal progression and prior conduct is binding and cannot be re-evaluated on appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ECH CHARKAOUI YASSINE n. in Marocco il 10/11/1985 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 21/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 27/10/2022, riconosciuta l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., determinava in anni uno di reclusione ed euro 103 di multa la pena inflitta all'imputato per il delitto di tentata rapina impropria in rubrica ascrittogli.
2. Le censure difensive in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena sono manifestamente infondate in quanto la Corte di merito (pag.2) ha congruamente giustificato la riduzione per il tentativo in considerazione dell'avanzata progressione dell'azione criminosa ed ha negato le circostanze ex art. 62 bis cod.pen. richiamando il precedente specifico e i precedenti di polizia a carico del ricorrente, la pluralità dei furti commessi ai danni di esercizi commerciali lo stesso giorno, l'assenza di segni di rimeditazione dell'accaduto, operando una valutazione insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente giustificata alla luce delle risultanze processuali.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente