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Ordinanza — n. 2389/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for burglary, citing generic and repetitive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2389/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Sergio and Laura Ahmetovic inadmissible, upholding their convictions for burglary. The appellants argued for a re-evaluation of evidence regarding their responsibility and the illicit use of seized tools, but the lower courts had already thoroughly addressed these specific defenses. The supreme court rejected these claims as repetitive and generic, noting the lack of mitigating factors and the clear evidence of prior property crimes.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on generic and repetitive grounds regarding the evaluation of evidence or the existence of mitigating circumstances are inadmissible when the lower court has already fully addressed the specific defensive arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic and repetitive grounds burial conviction upheld evidence evaluation review mitigating circumstances denial abuso di materiali atti impugnabili mezzo ausiliario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 707 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) AHMETOVIC SERGIO n. a Imola il 13/1/1981 2) AHMETOVIC LAURA n. a Castelfranco Emilia il 6/471982 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 13/12/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Ferrara che, in data 24/2/2020, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del reato di cui all'art. 707 cod.pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

2. I ricorsi, proposti con unico atto e comuni motivi, sono inarnmissibili. Le censure che deducono l'erronea valutazione della prova in punto di responsabilità dei prevenuti hanno carattere reiterativo e generico, avendo la Corte di merito evaso puntualmente le doglianze difensive in questa sede riproposte, evidenziando la codetenzione degli attrezzi sequestrati, la loro attitudine allo scasso e la ricorrenza del presupposto integrativo della contravvenzione, ovvero le pregresse condanne per reati contro il patrimonio che mibtano a carico di entrambi i ricorrenti. Ha, inoltre, ampiamente illustrato le ragioni che rendono inattendibile la tesi della destinazione degli attrezzi ad una lecita attività lavorativa (pag. 3). 2.1 I giudici territoriali hanno, inoltre, escluso la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche segnalando l'assenza di elementi positivi e una condotta processuale priva di segni di rimeditazione dell'accaduto, esprimendo una valutazione insuscettibile di censura in questa sede.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presid