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Ordinanza — n. 2387/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated robbery conviction due to lack of merit review in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2387/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated robbery and abuse of a knife. The appellant argued for a re-evaluation of the witness's credibility and the sentencing severity, but the court noted that such matters are precluded in cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation cannot re-evaluate facts or witness credibility; they are limited to legal errors, rendering appeals challenging the factual basis of a conviction inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility fact re-evaluation preclusion witness credibility review aggravated robbery conviction sentencing proportionality aggravamento della pena altri capi d'accusa rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da KARDASHI ALKET ( CUI 01L0X0Y) n. in Albania il 26/1/1975 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 7/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Gup del Tribunale di Pisa che, in data 21/4/2022, aveva riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di rapina aggravata, porto abusivo di un coltello ed altro, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il primo motivo del ricorso che lamenta l'erronea valutazione della prova in relazione al delitto di rapina è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha ben chiarito che l'affermazione di responsabilità riposa sul riconoscimento fotografico effettuato dalla p.o. Stilli, reputato particolarmente attendibile anche in ragione del ruolo di funzionario di P.S. ricoperto. La difesa si limita ad una generica confutazione de il giudizio di attendibilità del teste formulato dai giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. 2.1 Destituite di pregio risultano le censure in punto di trattamento sanzionatorio giacché, contrariamente all'assunto difensivo, la pena base per il delitto di rapina è stata fissata al minimo edittale mentre l'entità degli aumenti operati a titolo di continuazione è stata convalidata dai giudici territoriali in ragione della loro congruità in rapporto alla gravità dei fatti.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il President