Cassation court dismisses appeal against appellate court's sentence reduction for criminal offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in evaluating evidence and incorrectly denied a statutory mitigating circumstance while increasing the penalty. The court rejected these claims, noting the lower court properly assessed the facts and applied the law without logical inconsistencies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629, 56, 629 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: An appeal challenging the factual evaluation of evidence or the application of mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and legally grounded.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da VUIVAN MARIN (C.U.I. 011CUA8) n. in Moldavia il 3/8/1992 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Forino in data 17/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 13/7/2021, qualificati i fatti contestati ai capi 1) e 2) della rubrica ai sensi degli artt. 629 e 56,629 cod.pen., riconosciuta l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., rideterminava in anni uno, mesi sei, giorni venti ed euro 500,00 di multa la pena inflitta all'imputato.
2. Il primo motivo del ricorso che lamenta l'erronea valutazione della prova è articolato in fatto in quanto il difensore propugna, ponendosi in diretto rapporto con le denunzie delle pp.00., un'alternativa lettura delle emergenze acquisite a fronte di una motivazione che ( pag.
5) ha congruamente scrutinato le doglianze difensive e le ha disattese con un percorso argomentativo che non mostra frizioni logiche sia con riguardo all'idoneità intimidatoria delle condotte che al dolo. 2.1 Meramente reiterative risultano le censure relative al diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. e all'entità dell'aumento operato ex art. 81 cod.pen., avendo la Corte distrettuale dato conto (pag.
5) dell'insussistenza dei presupposti per ritenere integrata la circostanza del risarcimento del danno mentre, in accoglimenl:o del gravame difensivo, l'aumento per continuazione è stato contenuto nella misura di un mese di reclusione ed euro 50,00 di multa.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presiden