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Ordinanza — n. 2383/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated fraud conviction as grounds were already scrutinized and rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2383/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised were already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal and the Tribunal of Novara. The defense failed to critically challenge the factual identification of the defendant as the fraud perpetrator, merely requesting a different appreciation of facts which is precluded in the jurisdictional phase. Furthermore, the court rejected arguments regarding sentencing proportionality and the denial of generic mitigating circumstances, noting the lower courts had provided a motivated evaluation of the penalty's congruity based on specific recidivism and intense intent.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals are inadmissible when grievances merely request a different appreciation of facts already scrutinized and rejected, or when they challenge sentencing without providing new elements, as the lower courts have already provided a motivated evaluation of the penalty's congruity.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility aggravated fraud conviction factual preclusion sentencing proportionality generic mitigating circumstances jurisdictional phase costs and sanctions truffa aggravata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FULLE THOMAS (CUI 01CRD4V) n. a Magenta il 7/8/1978 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 10/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Novara che, in data 19/4/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il ricorso proposto è inammissibile in quanto le censure formulate riproducono rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito. Infatti, i giudici territoriali (pagg. 3/4) hanno evidenziato gli elementi fattuali che rendono certa l'identificazione del prevenuto quale autore dell'illecito ascrittogli e con gli stessi la difesa non si rapporta criticamente, limitandosi a sollecitarne un diverso apprezzamento, precluso in sede di legittimità. Analogamente generiche risultano le doglianze in punto di dosimetria della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata espresso una motivata valutazione circa la congruità della pena inflitta e dato conto delle ragioni che ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando la recidività specifica e la particolare intensità del dolo.3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente