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Ordinanza — n. 2380/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural non-compliance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2380/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandra Belliero inadmissible, ordering her to pay costs and a fine. The appellate court had previously upheld a conviction for aggravated fraud against the civil party Derilarn Industrie s.r.l., and the appellant's arguments regarding the timeliness of the complaint and evidentiary gaps were deemed repetitive and unsupported by new facts. The court rejected the request for civil party expense liquidation because the appellant's written submissions contained no criticism of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must present new arguments or evidence; if the appeal merely reiterates arguments already scrutinized and rejected by the court of first instance, it is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of arguments timeliness of complaint civil party costs procedural non-compliance fraud conviction Cassazione ordinanza truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 124 cod. pen
277081 - 01) con l'ulteriore precisazione che la decadenza ex art. 124 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019
Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015
deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, Rv.
Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022
Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020
Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021
Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021
281960 - 03;Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv.
Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004
Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BELLIERO ALESSANDRA n. a Moncalieri il 3/9/1976 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 2/12/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/5/2020, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Derilarn Industrie s.r.l.

2. Il ricorso proposto dal difensore della Belliero è inammissibile in quanto reitera rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito con un percorso argomentativo privo di aporie e frizioni logiche. Infatti, i giudici d'appello hanno disatteso la questione relativa alla eccepita tardività della querela richiamando le dichiarazioni del Ferrero e facendo applicazione dei principi enunziati dalla costante giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui iI titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2 , n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081 - 01) con l'ulteriore precisazione che la decadenza ex art. 124 cod. pen. deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, Rv. 264165 - 01) e un'eventuale situazione di incertezza va risolta in favore del querelante (Sez. 2 , n. 48027 del 18/10/2022, Rv. 284168 - 01). 2.1 Le doglianze relative al difetto di prova di artifizi o raggiri in relazione agli assegni ..6009 e 6211 sono ugualmente reiterative di doglianze proposte in sede d'appello e disattese dalla Corte di merito con argomenti esenti da illogicità manifeste, stante l'avvenuta valorizzazione del rilascio dei titoli in un ristretto arco temporale da parte del legale rappresentante della società presso cui l'imputata prestava la propria attività di contabile e l'incasso diretto da parte della medesima.

La difesa incorre, inoltre, in genericità della censura laddove non chiarisce per quali ragioni l'amministratore avrebbe dovuto direttamente e personalmente versare importi a beneficio dell'imputata esulanti da quelli costituenti la sua retribuzione.

3. La parte civile costituita ha rassegnato conclusioni scritte e nota spese con atto del 30 ottobre 2023. Ritiene il Collegio non possa accedersi alla richiesta di liquidazione delle spese formulata dal patrono in applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri int:eressi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2 , n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551 - 02; n. 33523 del 16/06/2021, Rv. 281960 - 03;Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713 - 01;

Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716 - 01). Nella specie le conclusioni della parte civile non contengono alcuna critica all'impugnazione introdotta dall'imputata.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera