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Ordinanza — n. 2378/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against partial sentence reduction for theft, citing proven profit motive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2378/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Mingrino's appeal against the Turin Court of Appeal's partial sentence reduction inadmissible. The lower court had reduced the original sentence by excluding contested recidivism and imposed four months of imprisonment plus a fine for theft of a prepaid card and phone. The appellate court rejected the defense's arguments regarding the lack of criminal intent and the minor nature of the damage caused by the theft.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court has thoroughly examined the defense's claims regarding the existence of the appropriative conduct and the absence of criminal intent, finding that the defendant's evasive behavior and the high value of stolen items demonstrate a clear profit motive and significant damage.

Parole chiave

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theft of prepaid card profit motive established inadmissible appeal recidivism exclusion appellate court review restituzione dei sussidi statali ripetizione dell'indebito condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 131 bis cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MINGRINO GIOVANNI n. a Novara il 30/10/1966 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 12/12/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Novara in data 14/12/2021 e, previa esclusione della contestata recidiva, determinava in mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa la pena inflitta all'imputato per il delitto di appropriazione indebita ascrittogli.

2. Le censure di cui al primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate. La Corte territoriale (pag.

4) ha compiutamente scrutinato le doglianze difensive in punto di sussistenza della condotta appropriativa e ha evidenziato che, nonostante le ripetute richieste di restituzione della carta prepagata e del telefono cellulare avanzate dalla p.o., l'imputato non vi ha mai provveduto, rendendosi finanche irreperibile per sfuggire alle sollecitazioni della Pastore, comportamento che palesa la finalità di profitto perseguita 2.1 Il secondo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. ha carattere reiterativo, avendo la sentenza impugnata (pag.

4) disatteso la richiesta difensiva sottolineando l'impossibilità di qualificare come particolarmente tenue il danno conseguente all'appropriazione di un telefono cellulare del valore di oltre mille euro e di una carta prepagata con una disponibilità di euro 995mila.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono I ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Preside