Italian court dismisses appeal as generic and specific, ordering costs against the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible due to a lack of specificity in her legal arguments. The appellant reiterated grievances from her second-instance appeal without critically engaging with the detailed reasoning provided by the lower appellate court. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay the procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific and address the reasons given by the lower court; generic or abstract complaints are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PALMAS LAURA n. a Ozieri il 23/1/1997 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 24/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 23/2/2022, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di cui all'art. 642, comma 2, cod.pen., condannandola alla pena di anni uno di reclusione e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
2. Le censure formulate con l'unico motivo di ricorso, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità della prevenuta per l'addebito ascritto, sono inammissibili per genericità ed aspecificità. La difesa reitera, infatti, le doglianze di cui al secondo motivo d'appello senza rapportarsi criticamente alle ragioni reiettive ampiamente esposte dalla Corte territoriale a pag. 6.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. 1 ú\L I
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente