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Ordinanza — n. 2375/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as merit-based, rejecting non-consensual re-reading of proven facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2375/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued for a non-consensual re-reading of proven facts to overturn the lower court's finding of guilt for embezzlement. The court rejected this, ruling that the appeal focused on merits rather than procedural errors and that the lower court's reasoning was logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; Appeals focusing on the merits of the case without challenging the rejection of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Merits vs Procedure Re-reading of Facts Embezzlement Charge sovraindebitamento indebito offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CIONTOLI ANDREA n. a Caserta il 17/9/1961 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia in data 8/11/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Cremona che, in data 15/12/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di appropriazione indebita apravata e, in accoglimento dell'appello del P.g., determinava la pena nella misura di anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 500,00 di multa.

2. Le censure in punto di responsabilità formulate con l'unico motivo proposto hanno carattere di merito, non si confrontano con la motivazione reiettiva della Corte territoriale e mirano ad una non consentita rilettura delle emergenze probatorie, compiutamente scrutinate e motivatamente disattese dalla sentenza impugnata ( pagg. 5/6) sulla scorta di una trama giustificativa priva di frizioni logiche.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente