Italian Court dismisses appeal as generic and specific reasons for lack of necessity are missing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the necessity defense and failed to apply the non-prosecution clause for minor offenses. The court rejected these claims as the first argument was too generic and the second relied on an unassailable factual evaluation by the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints regarding motivation or non-prosecution clauses without precise factual rebuttal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da EL FEDI MONDHER n. in Tunisia il 12/2/1960 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 14/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/4/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di cui agli artt. 633,639 bis cod.pen. condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Il primo motivo che denunzia il vizio di motivazione con riguardo all'affermata responsabilità per l'addebito ascritto è del tutto generico ed aspecifico in quanto privo della puntuale esposizione delle ragioni di censura in relazione alle valutazioni rassegnate dalla Corte di merito alle pagg. 3-5, con particolare riguardo all'insussistenza dei presupposti dello stato di necessità. 2.1 Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen., avendo la Corte di merito (pag.
5) argomentato circa l'impossibilità di ravvisare la tenuità dell'offesa a fronte di un'abusiva occupazione protratta per almeno quattro anni, valutazione in questa sede insindacabile e non contrastata da pertinente confutazione difensiva.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente