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Ordinanza — n. 2372/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility; appellate court's sentencing balance of mitigating and aggravating circumstances is non-reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2372/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Santorsola inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's recognition of generic mitigating circumstances equivalent to contested aggravating factors and the resulting sentence reduction. The court ruled that the lower court's balanced evaluation of sentencing parameters was a non-reviewable exercise of judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: The appellate court's balanced assessment of mitigating and aggravating circumstances to determine the final sentence is a non-reviewable exercise of judicial discretion.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances aggravating factors equivalence sentencing discretion review appellate court balance inadmissible appeal commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
L'unico motivo formulato in punto di mancato riconoscimemo della prevalenza delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.
Art. 81 cod. pen.
art. 62 bis cod.pen
L'unico motivo formulato in punto di mancato riconoscimemo della prevalenza delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.
art. 81 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SANTORSOLA SILVANA n. a Bari il 25/6/1969 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 4/11/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 10/12/2019, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava in anni quattro,mesi sei di reclusione ed euro1.200,00 di multa la pena inflitta all'imputata per i delitti di rapina e furto aggravato in rubrica ascrittile.

2. L'unico motivo formulato in punto di mancato riconoscimemo della prevalenza delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. e di entità dell'aumento irrogato a titolo di continuazione è manifestamente infondato. La Corte di merito a pag. 6 ha dato conto delle ragioni alla base del riconoscimento delle attenuanti generiche e del loro bilanciamento nel senso dell'equivalenza con le aggravanti contestate in considerazione della gravità del fatto sub A); ha, quindi, determinato il trattamento sanzionatorio muovendo dal minimo edittale quanto alla pena detentiva ed operando un esiguo aumento ex art. 81 cod.pen., mostrando di aver effettuato una ponderata valutazione dei parametri dosimetrici non sindacabile in questa sede in difetto di criticità giustificative.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente