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Ordinanza — n. 2371/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2371/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Vincenzo Ligori inadmissible and ordered him to pay costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of his conviction for attempted aggravated extortion and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected the arguments as generic and lacking specific references to the trial record, noting that the lower courts' evaluation of evidence and recidivism was not subject to review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 3, cod. proc. pen.: Appeals must be specific; generic complaints regarding evidence evaluation or sentencing quantification without reference to the contested judgment are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of specificity evidence evaluation sentencing quantification recidivism costs and fine tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 3, cod. proc. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
La sentenza impugnata ha negato le circostanze ex art. 62 bis cod.pen.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
art. 62 bis cod.pen
La sentenza impugnata ha negato le circostanze ex art. 62 bis cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LIGUORI VINCENZO n. a Napoli il 28/2/1978 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli in data 10/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 21/4/2016, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata estorsione aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il primo motivo che lamenta l'erronea valutazione della prova con precipuo riguardo alle dichiarazioni rese dalla p.o. è precluso dalla mancata devoluzione in appello, avendo in quella sede il difensore dedotto l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito ascritto. La doglianza, peraltro, è del tutto generica non contenendo alcun specifico riferimento alle circostanze di decisiva rilevanza che si assumono pretermesse dai giudici territoriali. 2.1 Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondal:ezza deve pervenirsi in relazione al secondo motivo in punto di omesso riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.

La sentenza impugnata ha negato le circostanze ex art. 62 bis cod.pen. evidenziando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine a fronte della contestata e ritenuta recidività specifica ex 99, comma 4, cod.pen., formulando un giudizio insindacabile in questa sede in quanto congruamente giustificato in aderenza agli esiti processuali. 2.2 Del tutto generica risulta la conclusiva doglianza in punto di quantificazione della pena in quanto priva di qualsiasi riferimento specirico alle valutazioni effettuate dalla Corte di merito alle pag. 4 e 5 della sentenza impugnata.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presiden