Cassation court dismisses appeals against conviction for aggravated robbery and theft, ruling on sentencing continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, upholding their convictions for aggravated robbery and theft. The lower court had applied statutory sentencing increases for continuous offenses while acknowledging general mitigating circumstances. The court rejected arguments regarding the calculation of penalties and the consideration of mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 134 cod. pen.: The court establishes that sentencing increases for satellite crimes must be proportionate to the specific offensiveness of each act, and generic criticisms regarding the application of mitigating circumstances are inadmissible without concrete evidence of error.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) D'APPOLLONIO CARLO MATTEO n. a Roma il 19/10/1984 2) PAGLIA ALESSANDRO n. a Roma il 13/8/1984 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 1/3/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data10/6/2022, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli dei delitti di rapina aggravata e furto (come da rubrica), condannandoli, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti ed applicata la diminuente per il rito abbreviato, alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno.
2. I ricorsi, proposto con unico atto e comuni motivi, sono inammissibili. Il primo motivo che lamenta in relazione alla posizione del Paglia l'identità degli aumenti a titolo di continuazione in relazione a fattispecie di differente offensività è manifestamente infondato. La Corte di merito (pag.
2) ha chiarito che gli aumenti per i reati satellite sono estremamente contenuti e che non sussistono margini per un ulteriore affievolimento in ragione della serialità delle azioni predatorie, valutazione che sottende un adeguato apprezzamento dei parametri dosimetrici ex art. 133 cod.pen. e priva di qualsivoglia profilo di illogicità alla luce della sostanziale omogeneità delle fattispecie in continuazione.
4. Il secondo motivo è assertivo giacché la difesa non adduce alcun elemento a sostegno della tesi che il primo giudice non abbia tenuto conto delle riconosciute attenuanti generiche nella dosimetria dei singoli aumenti operati a titolo di continuazione, così incorrendo in genericità della censura.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Pre