Italian court dismisses appeal for theft reclassification due to lack of evidence for prior offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's defense argued that the facts should be reclassified as theft rather than receiving, citing generic grievances already rejected by lower courts. The court rejected this because the lower judges correctly identified the absence of evidence required to establish the prior offense necessary for the theft charge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds rely on generic grievances or arguments already disallowed by lower courts without presenting new, specific evidence to support the alleged error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SEFEROVIC ALEKSANDER n. a Prato il 13/11/1981 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 31/10/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna c:onfermava, per quanto in questa sede rileva, la decisione del locale Tribunale che, in data 6/7/2017, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione ascrittogli al capo A della rubrica, determinando la pena nella misura di mesi nove di reclusione ed euro 150,00 di multa.
2. Il difensore con l'unico motivo formulato censura la mancata riqualificazione del fatto alla stregua del reato di furto, articolando rilievi generici, già prospettati in sede di gravame e disattesi dai giudici territoriali, i quali a pag .3 hanno evidenziato l'assenza di elementi suscettibili di ricondurre la commissione del reato presupposto all'imputato.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente