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Ordinanza — n. 2366/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2366/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2366/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BINAYBA HAKIM n. in Algeria il 10/10/1973 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 2/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/7/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed curo 200,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 648 cod.pen; Ordinanza — n. 2366/2024 — snpen · Corte di Cassazione: in Algeria il 10/10/1973 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 2/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/7/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed curo 200,00 di multa.

Parole chiave

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art. 648 cod.pen

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod.pen
2 ha adeguatamente chiarito che la tenuità del danno era stata già considerata dal primo giudice e posta a fondamento del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al comma 4 dell'art. 648 cod.pen.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BINAYBA HAKIM n. in Algeria il 10/10/1973 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 2/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/7/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed curo 200,00 di multa.

2. L'unica censura formulata in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. è manifestante infondata. La Corte distrettuale a pag. 2 ha adeguatamente chiarito che la tenuità del danno era stata già considerata dal primo giudice e posta a fondamento del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al comma 4 dell'art. 648 cod.pen. con conseguente impossibilità di apprezzare nuovamente lo stesso elemento nel senso richiesto dal difensore. Si tratta di valutazione del tutto conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016, Rv. 266673 - 01;Sez. U, n. 13330 del 26/04/1989, Rv. 182221 - 01; tra le più recenti, Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 277963 - 01).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente