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Ordinanza — n. 2365/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for receiving, rejecting non-punishment extension and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2365/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of receiving. The appellant argued for non-punishment under Article 131bis of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments manifestly unfounded. The decision relied on the fact that the specific offense was already deemed of particular minor gravity, rendering the new non-punishment provision inapplicable, while the defendant's criminal history precluded the denial of mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 131bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The extension of the non-punishment regime for acts of particular minor gravity does not apply to offenses already classified as such by prior judicial decisions, and generic mitigating circumstances are denied when the defendant has a significant criminal record.

Parole chiave

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crime of receiving non-punishment provision particular minor gravity generic mitigating circumstances criminal record assessment inadmissible appeal penal code provisions attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131bis cod. pen.
2.11 primo motivo è manifestamente infondato giacché l'estensione dell'area di applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131bis cod.pen
2.11 primo motivo è manifestamente infondato giacché l'estensione dell'area di applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 156 del 2020
Igs 150/22 è erroneamente invocata in relazione a fattispecie già ritenuta di particolare tenuità dal primo giudice, per la quale l'istituto operava a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da INCHINGOLO NICOLA n. ad Andria il 23/2/1984 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 21/10/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Trani che, in data 12/12/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato giacché l'estensione dell'area di applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen. introdotta dal D.

Igs 150/22 è erroneamente invocata in relazione a fattispecie già ritenuta di particolare tenuità dal primo giudice, per la quale l'istituto operava a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020. Peraltro, in sede di gravame il difensore aveva richiesto l'assoluzione ex art. 131 bis cod.pen. previa derubricazione dell'originaria contestazione in quella di incauto acquisto, doglianza che la Corte di merito ha motivatamente disatteso (pag. 3).

3. Anche il secondo motivo che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata evidenziato in senso ostativo i "cospicui" precedenti che militano a carico del prevenuto, segnalando, altresì, la mitezza del trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, così esprimendo una valutazione insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente giustificata alla luce dei parametri ex art. 133 cod.pen.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore Il President