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Ordinanza — n. 2308/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints and lack of specific grounds under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2308/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Leonardo Bevilacqua inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the first ground regarding criminal responsibility was generic and not previously deduced as a specific appeal reason, violating Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, complaints about sentencing circumstances were deemed too general and merely repetitive of already rejected arguments, failing the specificity requirements of Article 581, while the sentencing discretion was upheld as logical and motivated.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen. Appeals must be specific and not generic; sentencing discretion is reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning, not for mere disagreement with the graduated penalty.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic complaints rejection specificity requirements appeal sentencing discretion review Italian Code of Criminal Procedure court costs and fine repetitive arguments dismissal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA LEONARDO, nato a Roma il 20/07/1980 avverso la sentenza del 12/05/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Leonardo Bevilacqua; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere generico, non è consentito in quanto la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come specifico motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata e non contestato in questa sede (si veda la pag. 3); ritenuto che le doglianze inerenti alle circostanze di reato e, in particolare, alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche, sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, così risultando meramente reiterative di profili di censura già disattesi dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pag. 4);

• osservato che l'ulteriore motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda la pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 d