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Ordinanza — n. 2307/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as psychiatric expert report omission is not a decisive proof under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2307/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonia Mango inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to order a decisive psychiatric expert report on the victim. The court ruled that such reports are neutral means of evidence subject to judicial discretion and do not qualify as decisive proof under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.: The failure to order a psychiatric expert report is inadmissible in cassation as it does not constitute decisive proof, being a neutral evidentiary means within the judge's discretion.

Parole chiave

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criminal procedure law decisive proof requirement psychiatric expert report cassation appeal inadmissibility judicial discretion evidence diritto di costruzione a confine confine particellare rettificazione di confine

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGO ANTONIA, nata a Cerignola il 14/07/1966 avverso la sentenza del 05/04/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonia Mango; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla perizia psichiatrica della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità; che, invero, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936); che, inoltre, non sono deducibili, con il ricorso per cassazione, questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316); che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, la pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1