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Ordinanza — n. 2305/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and inadmissible comparison of sentencing factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2305/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mohammed Douimi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Douimi challenged the recognition of an aggravating circumstance under Article 625 of the Penal Code and the sentencing comparison under Article 69, arguing against the appellate court's reclassification of the offense. The court rejected these arguments, noting the first claim lacked specificity and contradicted established case law, while the second was barred because sentencing comparisons involve discretionary merit judgments not subject to appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 4 c.p.; Art. 69 c.p.: An appeal challenging the recognition of a specific aggravating circumstance is inadmissible if it lacks specificity and contradicts settled jurisprudence, while appeals contesting the comparison of sentencing circumstances are inadmissible as they involve discretionary merit evaluations.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravating circumstance sentencing comparison merit judgment review Penal Code provisions permessi di dimora disoccupazione dei lavoratori migranti revoca della qualità di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 4 c.p.
Letto il ricorso di Mohammed Douimi; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.
Art. 69 c.p.
pen.; osservato che il secondo motivo, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
pen.; osservato che il secondo motivo, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli
pen., in relazione al fatto commesso in danno del Corino, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto il ricorrente, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv.
Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017
270088; Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOUIMI MOHAMMED, nato in Marocco il 10/07/2000 avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohammed Douimi; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen., in relazione al fatto commesso in danno del Corino, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto il ricorrente, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, D.S., Rv. 271757), insiste sul punto senza confrontarsi con l'avvenuta riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen.; osservato che il secondo motivo, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come avvenuto nella specie (si veda la pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dice