Italian Court dismisses appeal for lack of specific proof errors and arbitrary sentencing claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Catia Giove inadmissible, rejecting her claims regarding the conviction and sentencing. The court ruled that her arguments lacked concrete specificity and improperly sought a re-evaluation of evidence or a different sentencing discretion without demonstrating arbitrary reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 53 et seq. Law n. 689/1981: Appeals against criminal judgments are inadmissible when they merely request a re-evaluation of evidence or challenge sentencing discretion without proving specific, decisive errors or arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVE CATIA, nata a Biella il 16/06/1984 avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Catia Giove; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, con riguardo all'individuazione dell'imputata quale autrice del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013), le ragioni del loro convincimento (si vedano le pagg. 4 e 5); considerato che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la mancata sostituzione della pena detentiva breve con una delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il