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Ordinanza — n. 2303/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding generic mitigating circumstances in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giordy Brazzo inadmissible due to the lack of specificity in his challenge against the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a reduction in sentence, but the lower court denied it based on a congruent reference to negative elements rather than listing all favorable or unfavorable facts. The court ruled that judges need not consider every element but must provide a sufficient reference to the decisive negative factors or the absence of positive ones, which was present in this case.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal contesting the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it lacks specificity, as the trial judge need not consider all elements but only needs to provide a congruent reference to the decisive negative factors or the absence of positive ones.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal lack of specificity sentencing reduction Corte di Cassazione violazione degli oneri dell'autorizzazione violazione delle norme edilizie licenza edilizia comunale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAZZO GIORDY, nato a Torino il 26/08/1993 avverso la sentenza del 16/05/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giordy Brazzo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dicembre 202