Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding generic mitigating circumstances in sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giordy Brazzo inadmissible due to the lack of specificity in his challenge against the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a reduction in sentence, but the lower court denied it based on a congruent reference to negative elements rather than listing all favorable or unfavorable facts. The court ruled that judges need not consider every element but must provide a sufficient reference to the decisive negative factors or the absence of positive ones, which was present in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal contesting the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it lacks specificity, as the trial judge need not consider all elements but only needs to provide a congruent reference to the decisive negative factors or the absence of positive ones.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAZZO GIORDY, nato a Torino il 26/08/1993 avverso la sentenza del 16/05/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giordy Brazzo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dicembre 202