Italian court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under procedural code articles 581 and 129.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vladimir Addari's appeal inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The appellant challenged the lower court's decision on non-conviction but offered only generic arguments without citing precise legal grounds or referencing the specific motivation of the contested act. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity mandated by the Code of Criminal Procedure, resulting in its rejection and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific legal grounds required by law, as generic deductions without precise references to the motivation of the contested act prevent the appellate judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDARI VLADIMIR, nato in Brasile il 15/02/1984 avverso la sentenza del 02/02/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso dì Vladimir Addari; considerato che l'unico motivo dì ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dicembre 202