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Ordinanza — n. 2301/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to raise legal qualification issues on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2301/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Paolo Rapetti inadmissible due to a lack of specific grounds in the first motive and a failure to raise the legal qualification issue on appeal. The court found the first argument too generic to warrant a re-evaluation of evidence, while the second argument was not properly contested in the lower court's appeal as required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must be specific and raise all legal qualification issues on appeal, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Lack of Specificity Legal Qualification Inadmissible Appeal Appeal Grounds motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
5-7); ritenuto che il secondo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPETTI PAOLO, nato a Pavia il 15/11/1978 avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo Rapetti; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-7); ritenuto che il secondo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda la pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il