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Ordinanza — n. 2299/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific proof and generic mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2299/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Senada Seferovic inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued for a re-evaluation of criminal liability evidence and the recognition of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments lacked specificity and failed to meet the burden of proof required under Article 62-bis of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was correct and the appeal could not proceed to a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of evidence or fails to specifically deduce positive elements required for statutory mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specificity of proof requirements generic mitigating circumstances burden of proof on appellant Italian Penal Code Art 62-bis lacune probatorie censura dell'apprezzamento delle prove mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
2); considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
2); considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC SENADA, nata in Bosnia Erzegovina il 15/05/1979 avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Senada Seferovic; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 2); considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente; di conseguenza, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dicem