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Ordinanza — n. 2297/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2297/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Giffanti inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds raised. The appellant contested the lower court's declaration of responsibility, arguing for a re-evaluation of evidence and facts, but failed to identify specific procedural errors or decisive misinterpretations. The court ruled that the appeal merely repeated the defense arguments from the appellate stage without providing the necessary precision required for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack concrete specificity, genericity, or fail to correlate with the complexity of the contested decision, thereby precluding a valid re-evaluation of the facts.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Court of Cassation procedural review factual re-evaluation reiterazione di reati penali motivi di revisione riconsiderazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIFFANTI ANDREA, nato a Milano il 04/11/1963 avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Andrea Giffanti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 4-6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 di