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Ordinanza — n. 2296/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for lack of specific grounds regarding witness credibility assessment by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2296/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the civil party's appeal inadmissible due to the lack of concrete specificity in the grounds challenging the acquittal. The appellant argued that the appellate court's assessment of the victim's credibility was flawed, but the court found the arguments generic and unrelated to specific procedural errors. Consequently, the appeal was rejected because the appellate judges' reasoning on witness reliability was not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal must identify specific and decisive distortions of procedural issues; generic complaints regarding the persuasiveness or appropriateness of the lower court's evaluation of witness credibility are inadmissible.

Parole chiave

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civil appeal inadmissibility witness credibility assessment specific grounds requirement appellate review limits lack of concrete specificity incidente stradale vittima di infortunio infrazione al codice della strada

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: parte civile FIORENTINO CARMELA, nata a Porto Empedocle il 30/10/1947 nel procedimento a carico di: CASAPINTA MARIA ANNA, nata a Erice il 09/03/1970 avverso la sentenza del 27/01/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato, in qualità di parte civile costituita, da Carmela Fiorentino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il proscioglimento dell'imputata in ragione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 10 e 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i