Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Mounir Ailaji inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. The appellant alleged vitiations in the lower court's reasoning and a failure to acquit the accused under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but these claims were deemed too generic. The court ruled that the appeal lacked the necessary specificity mandated by Article 581, preventing the appellate judge from identifying the exact legal grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the exact legal grounds for the complaint, as generic grievances do not allow the appellate court to exercise its supervisory power.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AILAJI MOUNIR, nato in Marocco il 15/07/1997 avverso la sentenza del 02/02/2023 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mounir Ailaji; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, nonché il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano doglianze generiche e inconferenti, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dicembre 20