Italian Court dismisses appeal on sentencing discretion, ruling specific penalty details are not cassation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Adriano Buratto inadmissible regarding the sentencing imposed by the Court of Appeal in Genoa. Buratto argued against the specific penalty calculation, but the court held that sentencing discretion is not subject to cassation review unless arbitrary or illogical. The court found the lower court adequately fulfilled its burden of argumentation by referencing relevant elements and using standard phrases like 'congruous penalty' without needing excessive detail.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.c.; Art. 133 cod. pen.: Sentencing determinations involving judicial discretion are not admissible for cassation review unless the decision lacks sufficient motivation or results from arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURATTO ADRIANO, nato a Lendinara il 02/05/1949 avverso la sentenza del 23/03/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Adriano Buratto; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, la pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dicemb