Italian appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sabrina Glino inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a special mitigating circumstance regarding the particular triviality of the crime, but the court found the complaint generic and failing to critically analyze the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; An appeal must be specific and critical; generic complaints lacking a reasoned analysis of the contested decision's arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GLINO SABRINA, nata a Sassari il 06/09/1969 avverso la sentenza del 18/01/2023 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sabrina Glino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della ricettazione di particolare tenuità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340;
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, la pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 di