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Ordinanza — n. 2292/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2292/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALARESU MICHAEL, nato a Sassari il 17/11/1992 avverso la sentenza del 11/01/2023 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Michael Calaresu; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 8 e 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2292/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Michael Calaresu; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 8 e 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ore supplementari violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro licenziamento per motivi economici lavoro su chiamata disdetta tardiva durata del riposo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALARESU MICHAEL, nato a Sassari il 17/11/1992 avverso la sentenza del 11/01/2023 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michael Calaresu; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 8 e 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dicembre 20