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Ordinanza — n. 2289/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing as discretionary judicial determination lacks specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2289/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Halilovic Tarzan inadmissible regarding the sentencing imposed by the Court of Appeal in Bologna. The appellant argued for a specific review of the penalty's calculation, but the court held that sentencing discretion is not subject to cassation review unless arbitrary or illogical. The court found the lower court adequately fulfilled its argumentative burden by referencing relevant elements and using standard expressions like 'congruous penalty' without needing excessive detail.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Sentencing discretion exercised by the trial judge is not reviewable by the Court of Cassation unless the determination is arbitrary or illogical, as the judge's reasoning suffices when a penalty below the average is imposed.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Sentencing Discretion Court of Cassazione Inadmissible Appeal Judicial Arbitrariness regime penitenziario capacità di subire la carcerazione semiprigionia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC TARZAN, nato a Bologna il 14/11/1990 avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tarzan Halilovic; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, la pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dicem