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Ordinanza — n. 2288/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on procedural grounds and statute of limitations regarding a criminal offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2288/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Daniela Chibzui inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the complaints regarding the lack of a valid complaint and the statute of limitations to be unfounded, noting the existence of an interrupting act and a seven-year-and-a-half limitation period. Consequently, the appeal was rejected because it failed to adequately address the reasoning of the lower court's decision on the attribution of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 640-ter cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the complaint regarding the lack of procedural standing is unfounded due to the existence of a formal complaint, and if the statute of limitations is not expired given interrupting acts.

Parole chiave

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statute of limitations criminal appeal procedural inadmissibility interrupting acts Corte di Cassazione interruzione della prescrizione proroga del termine durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 640-ter cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 640-ter cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIBZUI DANIELA, nata in Romania il 03/12/1972 avverso la sentenza del 02/03/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniela Chibzui; considerato che la doglianza relativa alla mancanza della condizione di procedibilità della querela è manifestamente infondata atteso che vi è agli atti del procedimento la querela della persona offesa Chiara Venturi, sporta il 01/08/2015 («sporgo formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione»); ritenuto che la doglianza relativa all'asserita maturazione della prescrizione del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. già al momento della pronuncia della sentenza della Corte d'appello di Bologna è manifestamente infondata, atteso che, considerata l'esistenza di atti interruttivi del corso della prescrizione, il suddetto delitto si prescrive in sette anni e mezzo, sicché, posto che il reato attribuito alla ricorrente era stato commesso il 25/06/2016, esso si prescriverebbe solo il 25/12/2023; considerato che la doglianza in punto di affermazione di responsabilità è aspecifica perché omette di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha argomentato, in modo del tutto esente da contraddizioni e illogicità, tanto meno manifeste, in ordine agli elementi che l'hanno indotta ad attribuire il reato all'imputata (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 di