Italian court dismisses appeal on procedural grounds and statute of limitations regarding a criminal offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Daniela Chibzui inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the complaints regarding the lack of a valid complaint and the statute of limitations to be unfounded, noting the existence of an interrupting act and a seven-year-and-a-half limitation period. Consequently, the appeal was rejected because it failed to adequately address the reasoning of the lower court's decision on the attribution of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640-ter cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the complaint regarding the lack of procedural standing is unfounded due to the existence of a formal complaint, and if the statute of limitations is not expired given interrupting acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIBZUI DANIELA, nata in Romania il 03/12/1972 avverso la sentenza del 02/03/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Daniela Chibzui; considerato che la doglianza relativa alla mancanza della condizione di procedibilità della querela è manifestamente infondata atteso che vi è agli atti del procedimento la querela della persona offesa Chiara Venturi, sporta il 01/08/2015 («sporgo formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti e ne chiedo la punizione»); ritenuto che la doglianza relativa all'asserita maturazione della prescrizione del reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. già al momento della pronuncia della sentenza della Corte d'appello di Bologna è manifestamente infondata, atteso che, considerata l'esistenza di atti interruttivi del corso della prescrizione, il suddetto delitto si prescrive in sette anni e mezzo, sicché, posto che il reato attribuito alla ricorrente era stato commesso il 25/06/2016, esso si prescriverebbe solo il 25/12/2023; considerato che la doglianza in punto di affermazione di responsabilità è aspecifica perché omette di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha argomentato, in modo del tutto esente da contraddizioni e illogicità, tanto meno manifeste, in ordine agli elementi che l'hanno indotta ad attribuire il reato all'imputata (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 di