Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specific grounds and failure to raise recidivism at appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Guta and Guta inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court found the arguments generic and unrelated to the lower court's reasoning, while also noting the recidivism claim was not properly raised during the appeal stage under Article 606. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds linking the contested decision to the legal error; failure to raise a specific issue like recidivism at the appeal stage renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUTA IONUT, nato in Romania il 07/01/1985 GUTA MARIANA, nata in Romania il 16/09/1989 avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di Ionut Guta e Mariana Guta; considerato che entrambi i motivi dei ricorsi, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati, sia in punto di prova che in relazione all'art. 54 cod. pen., nonché il trattamento sanzionatorio, anche sotto il profilo della mancata sostituzione della pena detentiva breve, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 1 e 2); ritenuto che l'ulteriore doglianza, inerente al riconoscimento della recidiva contestata, non è consentita in sede di legittimità perché la relativa censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto contestare specificamente, se incompleto o comunque non corretto (si veda la pag. 1); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; deve, infine, essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dalla parte civile Comune di Bologna, in quanto non dovute, atteso che tale parte non ha fornito alcun effettivo contributo allo svolgimento del processo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez.
U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, non massimata sul punto).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta della parte civile di condanna degli imputati alla rifusione delle spese. Così deci