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Ordinanza — n. 2286/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2286/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal filed by Michele Catapano inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the application of recidivism but offered only generic complaints without critically analyzing the specific arguments used by the lower court. The court ruled that the appeal failed to correlate with the complexity of the original decision, rendering it indeterminate and non-compliant with procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal must be specific and critical; generic complaints lacking a reasoned analysis of the lower court's arguments are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal recidivism application Criminal Procedure Code critical analysis required recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso di Michele Catapano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'applicazione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 582 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Michele Catapano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'applicazione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO MICHELE, nato a Milano il 07/01/1974 avverso la sentenza del 18/01/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Catapano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'applicazione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dicem