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Ordinanza — n. 2285/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2285/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Abdelaziz Fougni inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements. Fougni argued that the lower court's decision lacked proper reasoning regarding liability, but the court found his grounds too generic and lacking precise legal references. Consequently, the appeal was rejected, and Fougni was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; An appeal must be specific and grounded in precise legal arguments; generic or inconsequential deductions without clear references to the contested act's reasoning result in inadmissibility.

Parole chiave

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Criminal Appeal Inadmissibility Specific Grounds Code of Criminal Procedure Lack of Motivation Procedural Defect Court of Cassazione conflitti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Abdelaziz Fougni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Abdelaziz Fougni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUGNI ABDELAZIZ, nato in Marocco il 08/10/1967 avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abdelaziz Fougni; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano deduzioni generiche, inconferenti, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 dicembre 2023