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Ordinanza — n. 2284/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and procedural violations regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2284/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court lacked proof for criminal liability and violated the principle of proof beyond reasonable doubt, but the Court found these arguments too generic to warrant a retrial. The decision emphasized that appellate courts cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts differently from the trial judges, requiring specific, concrete grounds for any challenge.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 491 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts differently from the trial judges; appeals must provide specific, concrete grounds rather than generic challenges to the reasoning or alternative hypotheses.

Parole chiave

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appellate review limits beyond reasonable doubt specific grounds requirement criminal liability appeal procedural inadmissibility altri capi d'accusa spese di difesa eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
216260); che, inoltre, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 491 c.p.p.
3 e 4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la genericità e l'indeterminatezza del capo di imputazione, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, oltre ad essere tardivamente dedotto ai sensi dell'art. 491 cod.
art. 491 cod. proc. pen
3 e 4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la genericità e l'indeterminatezza del capo di imputazione, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, oltre ad essere tardivamente dedotto ai sensi dell'art. 491 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini
pen., è palesemente smentito dalla lettura della contestazione riportata in sentenza, che contiene, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv.
Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro
Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDRAS MICHELE FRANCESCO, nato in Germania il 07/04/1988 avverso la sentenza del 05/06/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Michele Mandras; considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in ragione della mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato, che per la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, inoltre, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la genericità e l'indeterminatezza del capo di imputazione, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, oltre ad essere tardivamente dedotto ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen., è palesemente smentito dalla lettura della contestazione riportata in sentenza, che contiene, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090;

Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos